Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorso della regione toscana - Assunta inclusione nella disciplina delle opere di interesse regionale - Lamentato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Ricorso della regione toscana - Assunta inclusione nella disciplina delle opere di interesse regionale - Lamentato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina censurata non ha ad oggetto opere di interesse esclusivamente regionale - essa infatti fa riferimento a infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminante interesse nazionale nelle quali concorre l'interesse della Regione - sicché non si ravvisa alcuna illegittima compressione delle attribuzioni regionali, sull'assunto che il legislatore delegato abbia posto in essere - in violazione della delega - un regime derogatorio per le opere di interesse regionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La disciplina censurata non ha ad oggetto opere di interesse esclusivamente regionale - essa infatti fa riferimento a infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminante interesse nazionale nelle quali concorre l'interesse della Regione - sicché non si ravvisa alcuna illegittima compressione delle attribuzioni regionali, sull'assunto che il legislatore delegato abbia posto in essere - in violazione della delega - un regime derogatorio per le opere di interesse regionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte