Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Riserva al ministero delle infrastrutture e trasporti della promozione dell’attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e del potere di assegnazione delle risorse integrative - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Assunta lesione delle attribuzioni amministrative riconosciute dallo statuto speciale - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Riserva al ministero delle infrastrutture e trasporti della promozione dell’attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e del potere di assegnazione delle risorse integrative - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Assunta lesione delle attribuzioni amministrative riconosciute dallo statuto speciale - Non fondatezza della questione.
Testo
Alle Province autonome non spetta nella materia delle opere alcuna competenza statutaria se non con riguardo alle opere di interesse provinciale, alle quali il decreto legislativo n. 190 del 2002 non è applicabile. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata - nella parte in cui riserva al Ministero delle infrastrutture e trasporti la promozione dell'attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e il potere di assegnare le risorse integrative necessarie alle attività progettuali - per assunta violazione delle norme sul riparto delle competenze, contenute nell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Alle Province autonome non spetta nella materia delle opere alcuna competenza statutaria se non con riguardo alle opere di interesse provinciale, alle quali il decreto legislativo n. 190 del 2002 non è applicabile. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata - nella parte in cui riserva al Ministero delle infrastrutture e trasporti la promozione dell'attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e il potere di assegnare le risorse integrative necessarie alle attività progettuali - per assunta violazione delle norme sul riparto delle competenze, contenute nell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 2
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 3
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 4
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4