Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Opere di carattere interregionale o internazionale - Nomina di commissari straordinari incaricati di seguirne l’andamento, sentiti i presidenti delle regioni - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, per la mancata adozione della forma dell’intesa - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Opere di carattere interregionale o internazionale - Nomina di commissari straordinari incaricati di seguirne l’andamento, sentiti i presidenti delle regioni - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, per la mancata adozione della forma dell’intesa - Non fondatezza della questione.
Testo
Non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in relazione a funzioni statali assunte per sussidiarietà, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché, come è previsto per le opere interregionali e internazionali, nella audizione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in sede di nomina del commissario straordinario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, nella parte in cui prevede che per la nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l'andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in relazione a funzioni statali assunte per sussidiarietà, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché, come è previsto per le opere interregionali e internazionali, nella audizione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in sede di nomina del commissario straordinario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, nella parte in cui prevede che per la nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l'andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, per assunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte