Regioni (competenza residuale) - Commercio e artigianato - Materia che interseca intrinsecamente altre, di competenza esclusiva statale o concorrente. (Classif. 218004).
La competenza legislativa regionale nella materia del commercio interseca le competenze statali esclusive, quali quelle della «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» e della «concorrenza». Sussistono, altresì, evidenti connessioni con la materia, di competenza concorrente, della «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.), distinta, a parte le ulteriori e inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale. (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Alle Regioni spettano la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche al fine di garantire che l'esercizio del commercio avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali. Nella medesima prospettiva, il legislatore regionale è legittimato a prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela dell'ambiente urbano, e dei beni culturali. (Precedenti: S. 239/2016 - mass. 39131; S. 140/2015 - mass. 38470; S. 8/2013; S. 247/2010 - mass. 34818).