Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Inerzia dei soggetti aggiudicatari regionali - Attribuzione di poteri sostitutivi a commissari statali straordinari - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Assunta lesione delle attribuzioni regionali e dei principî costituzionali sui poteri sostitutivi - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Inerzia dei soggetti aggiudicatari regionali - Attribuzione di poteri sostitutivi a commissari statali straordinari - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Assunta lesione delle attribuzioni regionali e dei principî costituzionali sui poteri sostitutivi - Non fondatezza della questione.
Testo
Quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., quelle stesse esigenze unitarie che giustificano l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa e al tempo stesso il potere di organizzarla e regolarla con legge, consentono di conservare allo Stato anche poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, di abilitare i Commissari straordinari ad adottare, con poteri derogatori della normativa vigente e con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in sostituzione dei soggetti competenti.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., quelle stesse esigenze unitarie che giustificano l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa e al tempo stesso il potere di organizzarla e regolarla con legge, consentono di conservare allo Stato anche poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, di abilitare i Commissari straordinari ad adottare, con poteri derogatori della normativa vigente e con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in sostituzione dei soggetti competenti.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 2
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte