Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, procedure di valutazione di impatto ambientale (via) e localizzazione - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Assunta lesione della competenza regionale in materia di governo del territorio - Censura formulata in termini generici - Inammissibilità delle questioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, procedure di valutazione di impatto ambientale (via) e localizzazione - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Assunta lesione della competenza regionale in materia di governo del territorio - Censura formulata in termini generici - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili i ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Marche avverso l'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e localizzazione, per contrasto con l'art. 117 Cost. Infatti la censura è formulata in termini generici e non specifica quali parti della disposizione censurata eccederebbero la potestà regolativa che pure non si disconosce allo Stato in materia.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Sono inammissibili i ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Marche avverso l'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e localizzazione, per contrasto con l'art. 117 Cost. Infatti la censura è formulata in termini generici e non specifica quali parti della disposizione censurata eccederebbero la potestà regolativa che pure non si disconosce allo Stato in materia.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte