Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedura per l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture - Ricorso della regione toscana - Lamentata soppressione del ruolo della conferenza dei servizi in violazione della delega - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedura per l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture - Ricorso della regione toscana - Lamentata soppressione del ruolo della conferenza dei servizi in violazione della delega - Non fondatezza della questione.
Testo
La delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 443 del 2001, che autorizza il Governo a riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, si riferisce all'approvazione del progetto definitivo dell'opera ed ha ricevuto attuazione dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2002, e non dall'art. 3, comma 5, relativo, invece, all'approvazione del progetto preliminare. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
La delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 443 del 2001, che autorizza il Governo a riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, si riferisce all'approvazione del progetto definitivo dell'opera ed ha ricevuto attuazione dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2002, e non dall'art. 3, comma 5, relativo, invece, all'approvazione del progetto preliminare. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 3
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2 lettera d)