Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Opere di carattere interregionale e internazionale - Procedura per l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture - Superamento del dissenso regionale - Ricorsi delle regioni marche e toscana - Lamentata lesione delle competenze regionali in materie di potestà legislativa concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Opere di carattere interregionale e internazionale - Procedura per l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture - Superamento del dissenso regionale - Ricorsi delle regioni marche e toscana - Lamentata lesione delle competenze regionali in materie di potestà legislativa concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Le procedure di superamento del dissenso regionale di cui all'art. 3, comma 6, lettera a) e lettera b) rispondono al principio di sussidiarietà e alla istanza unitaria che lo sorregge e sono informate al principio di leale collaborazione, avendo le Regioni la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto, ovvero di "bloccare" l'approvazione del progetto relativo ad opere di interesse regionale concorrente con quello statale, in attesa di una nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma. Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, sollevate in relazione agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Le procedure di superamento del dissenso regionale di cui all'art. 3, comma 6, lettera a) e lettera b) rispondono al principio di sussidiarietà e alla istanza unitaria che lo sorregge e sono informate al principio di leale collaborazione, avendo le Regioni la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto, ovvero di "bloccare" l'approvazione del progetto relativo ad opere di interesse regionale concorrente con quello statale, in attesa di una nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma. Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, sollevate in relazione agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 3
co. 6
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 3
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 1
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte