Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Approvazione del progetto definitivo - Dissenso della regione - Procedure per la localizzazione, l’approvazione dei progetti, la via degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di potestà legislativa concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Approvazione del progetto definitivo - Dissenso della regione - Procedure per la localizzazione, l’approvazione dei progetti, la via degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di potestà legislativa concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Testo
Le medesime ragioni che hanno consentito di respingere le censure rivolte verso l'art. 3, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 190 del 2002, consentono di rigettare anche le censure avverso l'art. 4, comma 5, e 13, comma 5, nonché l'art. 13 nella parte che disciplina le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la VIA degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che alle procedure previste nell'art. 3 predetto fanno espresso rinvio. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5, 13, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate in riferimento agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Le medesime ragioni che hanno consentito di respingere le censure rivolte verso l'art. 3, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 190 del 2002, consentono di rigettare anche le censure avverso l'art. 4, comma 5, e 13, comma 5, nonché l'art. 13 nella parte che disciplina le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la VIA degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che alle procedure previste nell'art. 3 predetto fanno espresso rinvio. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5, 13, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate in riferimento agli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 4
co. 5
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 1
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte