Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Normativa in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali - Censure genericamente formulate - Inammissibilità delle questioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Normativa in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali - Censure genericamente formulate - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le censure di costituzionalità sollevate, per contrasto con l'art. 117 Cost., avverso gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che, in relazione alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi qualificati come strategici, contengono un complesso insieme di innovazioni in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici. Infatti le censure sono formulate in termini generici e non è onere che possa essere addossato alla Corte discernere o selezionare i profili di competenza statale potenzialmente interferenti con la disciplina regionale.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Sono inammissibili le censure di costituzionalità sollevate, per contrasto con l'art. 117 Cost., avverso gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che, in relazione alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi qualificati come strategici, contengono un complesso insieme di innovazioni in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici. Infatti le censure sono formulate in termini generici e non è onere che possa essere addossato alla Corte discernere o selezionare i profili di competenza statale potenzialmente interferenti con la disciplina regionale.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 4
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 5
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 6
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 7
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 8
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 9
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 10
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte