Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedimento di approvazione del progetto definitivo - Ricorso della regione toscana - Lamentata violazione della legge delega sull’assunto della necessità del parere obbligatorio della conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Procedimento di approvazione del progetto definitivo - Ricorso della regione toscana - Lamentata violazione della legge delega sull’assunto della necessità del parere obbligatorio della conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui prevede che l'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, «sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato», costituisce attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge di delega n. 443 del 2001. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per il contrasto con l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 443 del 2001.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui prevede che l'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, «sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato», costituisce attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge di delega n. 443 del 2001. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per il contrasto con l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 443 del 2001.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 3 bis
legge 01/08/2002
n. 166
art.