Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Lista delle infrastrutture sulle quali raccogliere proposte da parte di promotori - Ricorso della regione toscana - Lamentato eccesso di delega per mancata determinazione delle infrastrutture, nonché lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Lista delle infrastrutture sulle quali raccogliere proposte da parte di promotori - Ricorso della regione toscana - Lamentato eccesso di delega per mancata determinazione delle infrastrutture, nonché lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
L'interpretazione più piana e lineare dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002 - nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori, e se la proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica - è che debba riferirsi alle opere inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del 2001 e sulle quali si sia raggiunta l'intesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., sul presupposto che esso non chiarisca a quali opere si riferisce, se a quelle già comprese nel programma di opere strategiche formato d'intesa con le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 443 del 2001, o al contrario, anche ad opere non facenti parte del programma e sulle quali nessuna intesa sia stata raggiunta con le Regioni interessate.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
L'interpretazione più piana e lineare dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002 - nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori, e se la proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica - è che debba riferirsi alle opere inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del 2001 e sulle quali si sia raggiunta l'intesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., sul presupposto che esso non chiarisca a quali opere si riferisce, se a quelle già comprese nel programma di opere strategiche formato d'intesa con le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 443 del 2001, o al contrario, anche ad opere non facenti parte del programma e sulle quali nessuna intesa sia stata raggiunta con le Regioni interessate.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte