Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28066  28067  28068  28069  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Lista delle infrastrutture sulle quali raccogliere proposte da parte di promotori - Ricorso della regione toscana - Lamentato eccesso di delega per mancata determinazione delle infrastrutture, nonché lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

Testo
L'interpretazione più piana e lineare dell'art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002 - nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori, e se la proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica - è che debba riferirsi alle opere inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del 2001 e sulle quali si sia raggiunta l'intesa. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., sul presupposto che esso non chiarisca a quali opere si riferisce, se a quelle già comprese nel programma di opere strategiche formato d'intesa con le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 443 del 2001, o al contrario, anche ad opere non facenti parte del programma e sulle quali nessuna intesa sia stata raggiunta con le Regioni interessate.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte