Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Regolamenti governativi autorizzati - Ricorsi delle regioni toscana, marche e della provincia autonoma di bolzano - Inidoneità dei regolamenti governativi adottati in delegificazione a disciplinare materie di competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Regolamenti governativi autorizzati - Ricorsi delle regioni toscana, marche e della provincia autonoma di bolzano - Inidoneità dei regolamenti governativi adottati in delegificazione a disciplinare materie di competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4. del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui disciplina i regolamenti governativi autorizzati emanati in base alla legge n. 109 del 1994. Infatti l'art. 15 è attuativo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, anch'esso dichiarato incostituzionale in quanto è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4. del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui disciplina i regolamenti governativi autorizzati emanati in base alla legge n. 109 del 1994. Infatti l'art. 15 è attuativo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, anch'esso dichiarato incostituzionale in quanto è inibito ai regolamenti governativi adottati in delegificazione disciplinare materie di competenza regionale, trattandosi di fonti tra le quali non vi sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenza.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 15
co. 1
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 15
co. 2
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 15
co. 3
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 15
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte