Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Norme transitorie - Ricorso della regione toscana - Censure rivolte a una pluralità di norme, diverse in relazione allo stadio di realizzazione dell’opera - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Norme transitorie - Ricorso della regione toscana - Censure rivolte a una pluralità di norme, diverse in relazione allo stadio di realizzazione dell’opera - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale contiene una pluralità di norme transitorie, diverse a seconda dello stadio di realizzazione dell'opera al momento di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Infatti non è possibile indirizzare nei confronti di norme aventi contenuti differenti una censura unitaria fondata su un solo motivo, per di più argomentato 'per relationem' con riferimento a motivi alcuni dei quali, a loro volta, già dichiarati inammissibili per genericità.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale contiene una pluralità di norme transitorie, diverse a seconda dello stadio di realizzazione dell'opera al momento di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Infatti non è possibile indirizzare nei confronti di norme aventi contenuti differenti una censura unitaria fondata su un solo motivo, per di più argomentato 'per relationem' con riferimento a motivi alcuni dei quali, a loro volta, già dichiarati inammissibili per genericità.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte