Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto. (Classif. 170007).
La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. Per tale ragione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il legislatore statale demanda alla pianificazione paesaggistica il compito di apprestare le necessarie misure di salvaguardia del paesaggio. (Precedenti: S. 106/2022 - mass. 44809; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 201/2021 - mass. 44229).
In quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale. Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. È necessario pertanto salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. (Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 182/2006 - mass. 30385).
Il piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni vincolati, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. (Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159).
Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. Pertanto nei limiti consentiti dalla lettera e dallo spirito della normativa, la legislazione regionale deve essere interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 29/2021 - mass. 43606; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009).