Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28069  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture - Ricorsi delle regioni marche e toscana - Assunta lesione delle attribuzioni delle regioni, competenti a regolare gli strumenti attuativi della tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.

Testo
La sfera di applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 è limitata alle opere che, con intesa fra lo Stato e la Regione, vengono qualificate come di preminente interesse nazionale, con il quale concorre un interesse regionale, sicché non vi è ragione di negare allo Stato il potere di disciplinare la procedura di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture, tanto più che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistenza forma oggetto di una potestà esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), che è sì interferente con una molteplicità di attribuzioni regionali, ma che non può essere ristretta al punto di conferire alle Regioni, anziché allo Stato, ogni determinazione al riguardo. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui dettano una disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture che derogherebbe a quella regionale, cui dovrebbe riconoscersi la competenza a regolare gli strumenti attuativi della tutela dell'ambiente.

- Sulla potestà esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., v. citate sentenze nn. 536 e 407/2002.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 17  co. 

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 18  co. 

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 19  co. 1

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 19  co. 3

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte