Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28034  28035  28036  28037  28038  28039  28040  28041  28042  28043  28044  28045  28046  28047  28048  28049  28050  28051  28052  28053  28054  28055  28056  28057  28058  28059  28060  28061  28062  28063  28064  28065  28066  28067  28068  28070  28071  28072


Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Valutazione di impatto ambientale - Commissione speciale di istituzione statale - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lesione delle attribuzioni regionali per la mancata previsione di una partecipazione regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Infatti la mancata previsione di una partecipazione regionale in tale Commissione, determina una lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost.

- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  20/08/2002  n. 190  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte