Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Valutazione di impatto ambientale - Commissione speciale di istituzione statale - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lesione delle attribuzioni regionali per la mancata previsione di una partecipazione regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Valutazione di impatto ambientale - Commissione speciale di istituzione statale - Ricorsi delle regioni toscana e marche - Lesione delle attribuzioni regionali per la mancata previsione di una partecipazione regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Infatti la mancata previsione di una partecipazione regionale in tale Commissione, determina una lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Infatti la mancata previsione di una partecipazione regionale in tale Commissione, determina una lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte