Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese - Decreto legislativo per la realizzazione - Censura dell’intero atto - Ricorsi delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria, lombardia - Eccesso di delega per mancata individuazione delle infrastrutture da inserirsi annualmente nel programma approvato dal cipe, per violazione dei limiti di oggetto e di principî - Vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure sulle singole disposizioni.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese - Decreto legislativo per la realizzazione - Censura dell’intero atto - Ricorsi delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria, lombardia - Eccesso di delega per mancata individuazione delle infrastrutture da inserirsi annualmente nel programma approvato dal cipe, per violazione dei limiti di oggetto e di principî - Vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure sulle singole disposizioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, il quale nel realizzare la delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, per la individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, non ha introdotto il previsto programma da formularsi su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti.
- Sulla possibilità di proporre il vizio di eccesso di delega nel giudizio promosso in via principale, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998, n. 87/1996.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, il quale nel realizzare la delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, per la individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, non ha introdotto il previsto programma da formularsi su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti.
- Sulla possibilità di proporre il vizio di eccesso di delega nel giudizio promosso in via principale, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998, n. 87/1996.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/09/2002
n. 198
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n.
art. 174