Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese - Decreto legislativo per la realizzazione - Ricorso del comune di vercelli, “per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione” - Impossibilità di estendere il potere di impugnazione di leggi statali, affidato alle regioni, in via interpretativa ai diversi enti territoriali - Inammissibilità del ricorso.
Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese - Decreto legislativo per la realizzazione - Ricorso del comune di vercelli, “per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione” - Impossibilità di estendere il potere di impugnazione di leggi statali, affidato alle regioni, in via interpretativa ai diversi enti territoriali - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Infatti, per un lato, l'art. 127 Cost., con formulazione dal tenore inequivoco, ha affidato la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali, in via esclusiva alla Regione, né la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione consente di estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali. Per altro aspetto, l'art. 134 Cost. attribuisce la titolarità del potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione alle Regioni, e non sussiste alcun elemento letterale o sistematico che consente di superare tale limitazione soggettiva, mentre resta ferma, anche dopo la revisione costituzionale del 2001, la diversità fra i giudizi in via di azione sulle leggi e i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, i quali ultimi non possono riguardare atti legislativi.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
E' inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Infatti, per un lato, l'art. 127 Cost., con formulazione dal tenore inequivoco, ha affidato la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali, in via esclusiva alla Regione, né la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione consente di estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali. Per altro aspetto, l'art. 134 Cost. attribuisce la titolarità del potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione alle Regioni, e non sussiste alcun elemento letterale o sistematico che consente di superare tale limitazione soggettiva, mentre resta ferma, anche dopo la revisione costituzionale del 2001, la diversità fra i giudizi in via di azione sulle leggi e i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, i quali ultimi non possono riguardare atti legislativi.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/09/2002
n. 198
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3