Sentenza 303/2003 (ECLI:IT:COST:2003:303)
Massima numero 28072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/09/2003; Decisione del
25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Titolo
Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria e lombardia - Intervento 'ad adiuvandum' di h3g s.p.a., t.i.m. s.p.a.-telecom italia mobile, vodafone omnitel n.v., wind telecomunicazioni s.p.a., comuni di pontecurone, monte porzio catone, roma, polignano a mare, mantova, associazioni consumatori (codacons) - Inammissibilità.
Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle regioni campania, toscana, marche, basilicata, emilia-romagna, umbria e lombardia - Intervento 'ad adiuvandum' di h3g s.p.a., t.i.m. s.p.a.-telecom italia mobile, vodafone omnitel n.v., wind telecomunicazioni s.p.a., comuni di pontecurone, monte porzio catone, roma, polignano a mare, mantova, associazioni consumatori (codacons) - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind Telecomunicazioni s.p.a. e quelli proposti, peraltro tardivamente, dai Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS). Infatti trattasi di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, i quali soli sono legittimati ad intervenire 'ad adiuvandum' nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind Telecomunicazioni s.p.a. e quelli proposti, peraltro tardivamente, dai Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS). Infatti trattasi di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, i quali soli sono legittimati ad intervenire 'ad adiuvandum' nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione.
- Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte