Sentenza 304/2003 (ECLI:IT:COST:2003:304)
Massima numero 28123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28121  28122


Titolo
Diritto di difesa - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Istanza di ammissione al beneficio - Mancata decisione, da parte del giudice adíto, entro dieci giorni dalla presentazione fuori udienza - Sanzione di nullità assoluta degli atti successivi - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza. Infatti, il testo originario dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990 che si limitava a prevedere il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza stabilire alcuna conseguenza sull'inosservanza del termine determinava, protraendo una situazione di incertezza, una lesione del diritto di difesa dell'interessato poiché la tardiva pronuncia sull'ammissibilità precludeva all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi. Con le modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'inosservanza del termine è stata sanzionata, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., con la nullità assoluta degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso e tale previsione, trasfusa nell'art. 96 del d.lgs. n. 113 del 2002, esclude l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 6  co. 1

legge  29/03/2001  n. 134  art.   co. 

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 96  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte