Ordinanza 305/2003 (ECLI:IT:COST:2003:305)
Massima numero 28124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  25/09/2003;  Decisione del  25/09/2003
Deposito del 01/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale di terreno agricolo - Computo dell’indennità differenziale - Limite rispetto all’importo dell’indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale - Mancata previsione - Denunciata irrazionalità - Questione priva di rilievo costituzionale ed erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili. Infatti, il giudice rimettente, oltre ad omettere del tutto, nell'esposizione della fattispecie, i passaggi del procedimento estimatorio prospetta un dubbio di legittimità costituzionale attinente a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito. In ogni caso, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, nel senso dell'obbligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azienda. L’ordinanza, pertanto, è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale

- V., ordinanze, citate, n. 50/2003, n. 2/2003, n. 1/2003, n. 388/2002, n. 261/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/06/1865  n. 2359  art. 40  co. 

legge  22/10/1971  n. 865  art. 15  co. 

legge  22/10/1971  n. 865  art. 16  co. 

legge  28/01/1977  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte