Sentenza 306/2003 (ECLI:IT:COST:2003:306)
Massima numero 28129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  01/10/2003;  Decisione del  01/10/2003
Deposito del 03/10/2003; Pubblicazione in G. U. 08/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28127  28128


Titolo
Regione siciliana - Elezioni - Ineleggibilità a deputato dell’assemblea regionale - Capi servizio degli uffici statali che svolgono attività nella regione - Lamentata indeterminatezza della disposizione legislativa regionale, in contrasto con il principio del libero accesso dei cittadini, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive - Non fondatezza della questione.

Testo
In ordine al problema della sufficiente determinatezza della fattispecie di ineleggibilità prevista dalla disposizione legislativa della Regione Siciliana (art. 8, secondo comma, n. 7, della legge 20 marzo 1951, n. 29), censurata nella parte in cui prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione", va considerato che la nozione di "capo servizio... degli uffici statali", già corrispondente nei lavori preparatori della legge n. 29 del 1951 alla nozione di "alti funzionari", è stata successivamente integrata da una produzione normativa che ha definito analiticamente i poteri e le responsabilità della dirigenza amministrativa nella pubblica amministrazione statale ed in molti enti pubblici statali. A questo riguardo, le norme organizzative che denominano come "servizi" alcune strutture amministrative o che addirittura così definiscono le unità organizzative fondamentali nonché le norme che ormai in molti settori amministrativi ed in molti enti pubblici definiscono le principali strutture amministrative e la preposizione ad esse di dirigenti possono permettere un'applicazione di disposizioni come quella impugnata in conformità alla necessità che disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità siano riferite o riferibili a categorie precisamente circoscritte, fermo restando che la valutazione della applicabilità nel caso singolo della causa di ineleggibilità è riservata all'apprezzamento dell'organo giudicante. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  20/03/1951  n. 29  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte