Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Costituzione delle parti in giudizio - Regione campania e regione puglia - Costituzione tardiva - Perentorietà dei termini - Inammissibilità.
Costituzione delle parti in giudizio - Regione campania e regione puglia - Costituzione tardiva - Perentorietà dei termini - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le costituzioni in giudizio della Regione Campania e della Regione Puglia, avvenute entrambe oltre il termine perentorio prescritto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Giurisprudenza consolidata, v. citate sentenze n. 71/1982 e n. 417/2000.
Sono inammissibili le costituzioni in giudizio della Regione Campania e della Regione Puglia, avvenute entrambe oltre il termine perentorio prescritto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Giurisprudenza consolidata, v. citate sentenze n. 71/1982 e n. 417/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 23
co. 3