Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Disposizioni di attuazione rimesse alla competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta indeterminatezza del potere demandato alla giunta, con violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione – l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione della disciplina per la valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione. Infatti la totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/11/2001  n. 25  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/07/1997  n. 249  art. 1    co. 6  lettera a) numero 2

legge  31/07/1997  n. 249  art. 2    co. 6  

decreto legge  23/01/2001  n. 5  art. 2    co. 1  

legge  20/03/2001  n. 66  art.