Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Disposizioni di attuazione rimesse alla competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta indeterminatezza del potere demandato alla giunta, con violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Disposizioni di attuazione rimesse alla competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta indeterminatezza del potere demandato alla giunta, con violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione – l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione della disciplina per la valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione. Infatti la totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione – l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione della disciplina per la valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione. Infatti la totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/11/2001
n. 25
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 6 lettera a) numero 2
legge 31/07/1997
n. 249
art. 2
co. 6
decreto legge 23/01/2001
n. 5
art. 2
co. 1
legge 20/03/2001
n. 66
art.