Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti - Valore limite di campo elettrico - Disposizione transitoria - Ricorso governativo - Invasione della competenza riservata allo stato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, comma 6, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che impone, in via transitoria, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da ottenere "quale obiettivo di qualita", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro. Infatti la norma censurata invade l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/11/2001  n. 25  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 4    co. 1  lettera a)