Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti - Valore limite di campo elettrico - Disposizione transitoria - Ricorso governativo - Invasione della competenza riservata allo stato - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale - Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti - Valore limite di campo elettrico - Disposizione transitoria - Ricorso governativo - Invasione della competenza riservata allo stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, comma 6, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che impone, in via transitoria, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da ottenere "quale obiettivo di qualita", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro. Infatti la norma censurata invade l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, comma 6, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che impone, in via transitoria, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da ottenere "quale obiettivo di qualita", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro. Infatti la norma censurata invade l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/11/2001
n. 25
art. 3
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 4
co. 1 lettera a)