Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Disciplina regionale - Determinazione, con atto della giunta regionale, delle distanze minime da alcune categorie di edifici o aree - Ricorso governativo - Contrasto con il principio di legalità sostanziale, con eccesso dai limiti della competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Disciplina regionale - Determinazione, con atto della giunta regionale, delle distanze minime da alcune categorie di edifici o aree - Ricorso governativo - Contrasto con il principio di legalità sostanziale, con eccesso dai limiti della competenza regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo commma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda a un atto della Giunta regionale la determinazione delle distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, dal perimetro esterno di edifici «destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi», di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. Infatti, la totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o 'standard' urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo commma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda a un atto della Giunta regionale la determinazione delle distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, dal perimetro esterno di edifici «destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi», di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. Infatti, la totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o 'standard' urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/11/2001
n. 25
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 4
co. 1 lettera a)