Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Finalità di tutela dell’ambiente - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia - Sussistente possibilità di leggi regionali, adottate nell’esercizio di potestà concorrente o residuale - Non fondatezza della questione.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Finalità di tutela dell’ambiente - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia - Sussistente possibilità di leggi regionali, adottate nell’esercizio di potestà concorrente o residuale - Non fondatezza della questione.
Testo
La tutela dell'ambiente, più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste, ma ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui indirizza le norme per la localizzazione degli elettrodotti alla finalità di "tutela dell'ambiente".
- V. citate sentenze n. 407/2002 e n. 222/2003.
La tutela dell'ambiente, più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste, ma ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui indirizza le norme per la localizzazione degli elettrodotti alla finalità di "tutela dell'ambiente".
- V. citate sentenze n. 407/2002 e n. 222/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte