Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti esistenti e dei corridoi per la loro localizzazione; direttiva regionale sull’ampiezza dei corridoi - Ricorso governativo - Prospettato contrasto con i principî della legge statale - Non fondatezza della questione.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti esistenti e dei corridoi per la loro localizzazione; direttiva regionale sull’ampiezza dei corridoi - Ricorso governativo - Prospettato contrasto con i principî della legge statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono in contrasto con i principi della legge statale le norme regionali che si limitano a prevedere la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici dei Comuni degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché una direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma.
Non sono in contrasto con i principi della legge statale le norme regionali che si limitano a prevedere la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici dei Comuni degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché una direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 2
co. 1
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art.