Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti esistenti e dei corridoi per la loro localizzazione; direttiva regionale sull’ampiezza dei corridoi - Ricorso governativo - Prospettato contrasto con i principî della legge statale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono in contrasto con i principi della legge statale le norme regionali che si limitano a prevedere la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici dei Comuni degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché una direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 2  co. 1

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art.