Volontariato - Terzo settore - Natura giuridica e funzioni - Soggetti privati la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della normativa della Regione Campania che qualifica gli enti del terzo settore alle associazioni sportive dilettantistiche con conseguente riduzione del canone di concessione su beni demaniali, lacuali e fluviali). (Classif. 263002).
I soggetti del terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'"ordinamento civile", allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza oltreché di assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del terzo settore. (Precedenti: S. 287/2016 - mass. 39383; S. 97/2014 - mass. 37874; S. 290/2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34532; S. 401/2007 - mass. 31872; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 131/2020 - mass. 43495).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. l'art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 4, lett. e, della legge reg. Campania n. 31 del 2021, il quale ha esteso, quale effetto automatico, la qualifica di enti del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto attribuisce - sia pure ai fini da essa perseguiti - la qualifica di ente del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali quantomeno in assenza di iscrizione nel registro unico del terzo settore, in difformità da quanto previsto dal cod. terzo settore - d.lgs. n. 117 del 2017 -, secondo cui la qualifica di ente del terzo settore deriva dal possesso di determinati requisiti e dalla volontà dell'ente che desideri assumerla, con iscrizione nel registro unico del terzo settore).