Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Introduzione di un valore limite di induzione magnetica in prossimità di edifici e aree determinati - Sovrapposizione ai limiti fissati dallo stato - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Introduzione di un valore limite di induzione magnetica in prossimità di edifici e aree determinati - Sovrapposizione ai limiti fissati dallo stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree, il quale si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato. Infatti, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree, il quale si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato. Infatti, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 16