Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Elettrodotti non rispettosi del valore limite di induzione magnetica - Interventi di risanamento - Ricorso governativo - Violazione della competenza riservata allo stato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che riserva alla Regione l'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti. Infatti le norme fanno riferimento ai valori-limite di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge, già dichiarato incostituzionale.

- Per la correzione di errore materiale contenuto nella parte "in diritto" della sentenza n. 307, relativa alla questione decisa, v. ordinanza n. 33 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 3  co. 1

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte