Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Procedura di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 kv o superiore a 150 kv - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza statale in ordine ai criterî di elaborazione dei piani - Non fondatezza delle questioni.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Procedura di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 kv o superiore a 150 kv - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza statale in ordine ai criterî di elaborazione dei piani - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non può sostenersi che la Regione debba attendere la statuizione da parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle modalità di coordinamento interregionale dei piani di risanamento degli elettrodotti che non condizionano la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente, ne potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 (escluso l'inciso iniziale), della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 – che fanno riferimento alla competenza, riconosciuta alla Regione, alla approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 KV e rinviano alle procedure stabilite dall'atto statale per gli elettrodotti di tensione superiore a 150 KV – sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera d), e art. 9.
Non può sostenersi che la Regione debba attendere la statuizione da parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle modalità di coordinamento interregionale dei piani di risanamento degli elettrodotti che non condizionano la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente, ne potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 (escluso l'inciso iniziale), della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 – che fanno riferimento alla competenza, riconosciuta alla Regione, alla approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 KV e rinviano alle procedure stabilite dall'atto statale per gli elettrodotti di tensione superiore a 150 KV – sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera d), e art. 9.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 3
co. 2
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 3
co. 3
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 4
co. 1 lettera d)
legge 22/02/2001
n. 36
art. 9