Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Regime sanzionatorio per superamento dei valori limite - Ricorso governativo - Sovrapposizione alla disciplina della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Regime sanzionatorio per superamento dei valori limite - Ricorso governativo - Sovrapposizione alla disciplina della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 36 del 2001, l'art. 7 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Infatti la disciplina regionale si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro n. 36 del 2001: da un lato, la competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza dello Stato a fissare i valori medesimi (art. 15 della legge quadro); dall'altro, gli effetti e le sanzioni per il mancato risanamento sono previsti dalla stessa legge quadro all'art. 9.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 36 del 2001, l'art. 7 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Infatti la disciplina regionale si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro n. 36 del 2001: da un lato, la competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza dello Stato a fissare i valori medesimi (art. 15 della legge quadro); dall'altro, gli effetti e le sanzioni per il mancato risanamento sono previsti dalla stessa legge quadro all'art. 9.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 15