Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Regime sanzionatorio per superamento dei valori limite - Ricorso governativo - Sovrapposizione alla disciplina della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 36 del 2001, l'art. 7 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Infatti la disciplina regionale si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro n. 36 del 2001: da un lato, la competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza dello Stato a fissare i valori medesimi (art. 15 della legge quadro); dall'altro, gli effetti e le sanzioni per il mancato risanamento sono previsti dalla stessa legge quadro all'art. 9.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 15