Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Normativa transitoria - Adeguamento degli elettrodotti già autorizzati e sospensione della autorizzazione - Sovrapposizione alla disciplina fissata dalla legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Normativa transitoria - Adeguamento degli elettrodotti già autorizzati e sospensione della autorizzazione - Sovrapposizione alla disciplina fissata dalla legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, ed in riferimento all'art. 16 della legge n. 36 del 2001 – l'art. 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che impone l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, della stessa legge regionale, e dispone la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della Regione. Infatti, l'illegittimità in questione consegue al riconoscimento della illegittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, ed in riferimento all'art. 16 della legge n. 36 del 2001 – l'art. 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che impone l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, della stessa legge regionale, e dispone la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della Regione. Infatti, l'illegittimità in questione consegue al riconoscimento della illegittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
24/11/2001
n. 13
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 16