Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Normativa transitoria - Adeguamento degli elettrodotti già autorizzati e sospensione della autorizzazione - Sovrapposizione alla disciplina fissata dalla legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, ed in riferimento all'art. 16 della legge n. 36 del 2001 – l'art. 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che impone l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, della stessa legge regionale, e dispone la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della Regione. Infatti, l'illegittimità in questione consegue al riconoscimento della illegittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  24/11/2001  n. 13  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 16