Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Definizione di «aree sensibili» e criteri per la localizzazione degli impianti - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza, in contrasto con la legislazione statale di principio - Non fondatezza della questione.
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Definizione di «aree sensibili» e criteri per la localizzazione degli impianti - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza, in contrasto con la legislazione statale di principio - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) e al successivo art. 4 della legge della Regione Puglia censurata, che definisce le "aree sensibili" e prevede i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, non introduce nozioni estranee alla legislazione statale di principio e non si pone in contrasto con essa, ma rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio. Infatti essa non prelude alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, 'standard' urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), e 4, comma 1, della legge della Regione Puglia, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
La disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) e al successivo art. 4 della legge della Regione Puglia censurata, che definisce le "aree sensibili" e prevede i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, non introduce nozioni estranee alla legislazione statale di principio e non si pone in contrasto con essa, ma rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio. Infatti essa non prelude alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, 'standard' urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), e 4, comma 1, della legge della Regione Puglia, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
08/03/2002
n. 5
art. 3
co. 1
legge della Regione Puglia
08/03/2002
n. 5
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 8
co. 1