Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di installazione di sistemi radianti in aree determinate - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Non fondatezza della questione.
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di installazione di sistemi radianti in aree determinate - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della censurata legge della Regione Puglia, ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nidi, non eccede l'ambito di un «criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli «obiettivi di qualità» consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d), e dall'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.
La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della censurata legge della Regione Puglia, ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nidi, non eccede l'ambito di un «criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli «obiettivi di qualità» consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d), e dall'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
08/03/2002
n. 5
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 16