Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di installazione di sistemi radianti in aree determinate - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della censurata legge della Regione Puglia, ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nidi, non eccede l'ambito di un «criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli «obiettivi di qualità» consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d), e dall'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  08/03/2002  n. 5  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 16