Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di localizzazione degli impianti in aree determinate - Ricorso governativo - Assolutezza del vincolo di legge, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Regione puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di localizzazione degli impianti in aree determinate - Ricorso governativo - Assolutezza del vincolo di legge, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, che estende il divieto di installare i sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrate secondo una delibera della Giunta regionale degli immobili protetti di cui al comma 1. Infatti, l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, che estende il divieto di installare i sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrate secondo una delibera della Giunta regionale degli immobili protetti di cui al comma 1. Infatti, l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
08/03/2002
n. 5
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 5
co. 1