Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Finalità perseguita dalla disciplina regionale - Ricorso governativo - Pretesa invasione della competenza esclusiva attribuita allo stato - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Finalità perseguita dalla disciplina regionale - Ricorso governativo - Pretesa invasione della competenza esclusiva attribuita allo stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La «tutela dell'ambiente», più che una «materia» in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perchè, nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme sono dettate anche a "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio".
La «tutela dell'ambiente», più che una «materia» in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perchè, nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme sono dettate anche a "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte