Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Disciplina regionale - Localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti e limiti di esposizione - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva dello stato per la tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Disciplina regionale - Localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti e limiti di esposizione - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva dello stato per la tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
Le leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, possono assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale e risulta espressamente dalla legge quadro n. 36 del 2001, che le Regioni hanno competenza in tema di localizzazione degli impianti, di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, di adozione o approvazione di piani di risanamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla disciplina regionale, per i fini di tutela della salute e dell'ambiente, la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono emissioni.
Le leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, possono assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale e risulta espressamente dalla legge quadro n. 36 del 2001, che le Regioni hanno competenza in tema di localizzazione degli impianti, di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, di adozione o approvazione di piani di risanamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla disciplina regionale, per i fini di tutela della salute e dell'ambiente, la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono emissioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art. 5
co. 1
legge 22/02/2001
n. 36
art. 8
legge 22/02/2001
n. 36
art. 9