Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Disciplina regionale - Localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti e limiti di esposizione - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva dello stato per la tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.

Testo
Le leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, possono assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale e risulta espressamente dalla legge quadro n. 36 del 2001, che le Regioni hanno competenza in tema di localizzazione degli impianti, di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, di adozione o approvazione di piani di risanamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla disciplina regionale, per i fini di tutela della salute e dell'ambiente, la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono emissioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 5    co. 1  

legge  22/02/2001  n. 36  art. 8  

legge  22/02/2001  n. 36  art. 9