Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Campania - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico - Espressa necessità, a seguito di novella legislativa, di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore - Autorizzazione alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita - Conformità, a seguito di novella legislativa, a quanto previsto dallo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) nel rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica - Concessioni per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali e i raccordi autostradali - Rilascio condizionato, tra l'altro, alla verifica della conformità alle disposizioni per la tutela del paesaggio, per effetto di novella legislativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170007).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s), Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 19, commi 3, 4, lett. b), e 20, commi 1 e 2, della legge della reg. Campania n. 7 del 2020, che rispettivamente dettano previsioni sulla disciplina generale del SIAD, e sul medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico. Non è condivisibile l'assunto per cui l'omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ambiente e dei beni culturali, perché una disposizione non può ritenersi derogatoria solo perché omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. Al contrario, già il tenore letterale delle disposizioni impugnate evidenzia come le stesse non intendano sottrarsi ai principi di elaborazione congiunta e di inderogabilità, i quali mantengono la loro forza cogente pure in assenza di espresso richiamo, cosicché deve ritenersi implicito che - qualora siano oggetto di tutela paesaggistica alcune delle aree cui si riferiscono le indicate previsioni del SIAD - quanto disposto dal codice di settore risulti senz'altro applicabile. Le norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall'essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. Infine, a fronte della legittimazione del SIAD ad introdurre le forme di regolazione del commercio testé indicate, quando rilevino singoli beni vincolati, deve considerarsi salva anche la disciplina introdotta dal legislatore statale per la tutela dei beni di interesse culturale. (Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44645; S. 24/2022 - mass. 44553; S. 124/2021 - mass. 43933).