Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28242  28243  28244  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Individuazione da parte della regione di adeguati limiti di esposizione - Ricorso governativo - Inderogabilità di limiti fissati dallo stato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, terzo comma, l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, limitatamente alla parte in cui prevede l'individuazione da parte della Regione di limiti di esposizione. Infatti, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche 'in melius', esprimendo essi il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte