Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Localizzazione di nuovi impianti - Dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della autorizzazione - Ricorso governativo - Indeterminatezza del potere discrezionale conferito all’amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Localizzazione di nuovi impianti - Dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della autorizzazione - Ricorso governativo - Indeterminatezza del potere discrezionale conferito all’amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 dela Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, il quale stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio. Infatti, richiedere una condizione ulteriore di terrore generico, come la dimostrazione della "indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 dela Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, il quale stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio. Infatti, richiedere una condizione ulteriore di terrore generico, come la dimostrazione della "indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte