Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Aree sensibili - Poteri delle amministrazioni comunali in ordine a modifiche, adeguamenti o decolocalizzazione degli impianti radioelettrici - Ricorso governativo - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Aree sensibili - Poteri delle amministrazioni comunali in ordine a modifiche, adeguamenti o decolocalizzazione degli impianti radioelettrici - Ricorso governativo - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Testo
L'attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree «sensibili» non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli «obiettivi di qualità» che la Regione può legittimamente indicare ai sensi della legge quadro. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma, che prevede che in determinate aree definite «sensibili», individuate dai Comuni d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario o educativo, le amministrazioni comunali «possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici», esistenti o di nuova realizzazione, «al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa».
L'attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree «sensibili» non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli «obiettivi di qualità» che la Regione può legittimamente indicare ai sensi della legge quadro. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma, che prevede che in determinate aree definite «sensibili», individuate dai Comuni d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario o educativo, le amministrazioni comunali «possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici», esistenti o di nuova realizzazione, «al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art.