Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Criteri di elaborazione e attuazione - Fissazione con atto della giunta regionale - Ricorso governativo - Prospettata differenziazione delle regioni nella disciplina in materia - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Criteri di elaborazione e attuazione - Fissazione con atto della giunta regionale - Ricorso governativo - Prospettata differenziazione delle regioni nella disciplina in materia - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 9, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001 espressamente attribuisce alla Regione il compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno prevedere in proposito criteri statali di elaborazione dei piani. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale con proprio regolamento fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
L'art. 9, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001 espressamente attribuisce alla Regione il compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno prevedere in proposito criteri statali di elaborazione dei piani. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale con proprio regolamento fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte