Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28245  28246  28247  28248


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Criteri di elaborazione e attuazione - Fissazione con atto della giunta regionale - Ricorso governativo - Prospettata differenziazione delle regioni nella disciplina in materia - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 9, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001 espressamente attribuisce alla Regione il compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno prevedere in proposito criteri statali di elaborazione dei piani. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale con proprio regolamento fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte