Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Facoltà di proposta della giunta regionale al ministero in caso di inerzia o inadempienza dei gestori - Ricorso governativo - Prospettata limitazione dei poteri deliberativi dello stato - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Facoltà di proposta della giunta regionale al ministero in caso di inerzia o inadempienza dei gestori - Ricorso governativo - Prospettata limitazione dei poteri deliberativi dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione regionale censurata non evoca alla Regione il potere di approvare i piani di risanamento degi elettrodotti, espressamente riservato al Ministero, ma introduce un rimedio all'inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di proposta rispetto alla quale l'organo centrale conserva tutta la propria libertà di determinazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale, servite le Province, proponga al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150kV in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.
La disposizione regionale censurata non evoca alla Regione il potere di approvare i piani di risanamento degi elettrodotti, espressamente riservato al Ministero, ma introduce un rimedio all'inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di proposta rispetto alla quale l'organo centrale conserva tutta la propria libertà di determinazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale, servite le Province, proponga al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150kV in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte