Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Sottoposizione dei progetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Determinazione rimessa alla giunta regionale - Ricorso governativo - Assenza di criterî ragionevolmente delimitati, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Sottoposizione dei progetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Determinazione rimessa alla giunta regionale - Ricorso governativo - Assenza di criterî ragionevolmente delimitati, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, che dispone o non la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile a procedura di valutazione di impatto ambientale. Infatti la disposizione impugnata attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura – come quella di valutazione di impatto ambientale – che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, che dispone o non la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile a procedura di valutazione di impatto ambientale. Infatti la disposizione impugnata attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura – come quella di valutazione di impatto ambientale – che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte