Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28247  28248


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Sottoposizione dei progetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Determinazione rimessa alla giunta regionale - Ricorso governativo - Assenza di criterî ragionevolmente delimitati, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, che dispone o non la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile a procedura di valutazione di impatto ambientale. Infatti la disposizione impugnata attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura – come quella di valutazione di impatto ambientale – che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte