Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/09/2003; Decisione del
23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Realizzazione e modifica degli impianti - Procedura amministrativa - Competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta discrezionalità dell’organo regionale, in assenza di criterî legislativamente prefissati - Contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Realizzazione e modifica degli impianti - Procedura amministrativa - Competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta discrezionalità dell’organo regionale, in assenza di criterî legislativamente prefissati - Contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Umbria che stabilisce che le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, che viola il principio di legalità sostanziale e non è compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Umbria che stabilisce che le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, che viola il principio di legalità sostanziale e non è compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/06/2002
n. 9
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte