Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28248


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Realizzazione e modifica degli impianti - Procedura amministrativa - Competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta discrezionalità dell’organo regionale, in assenza di criterî legislativamente prefissati - Contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Umbria che stabilisce che le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, che viola il principio di legalità sostanziale e non è compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte