Sentenza 307/2003 (ECLI:IT:COST:2003:307)
Massima numero 28248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/09/2003;  Decisione del  23/09/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  28223  28224  28225  28226  28227  28228  28229  28230  28231  28232  28233  28234  28235  28236  28237  28238  28239  28240  28241  28242  28243  28244  28245  28246  28247


Titolo
Regione umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall’inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Disposizioni transitorie (o di prima applicazione) - Ricorso governativo - Contrasto con i principî della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, ai cui sensi la Giunta regionale con norme regolamentari definisce, in via transitoria le disposizioni di prima applicazione della legge, idonea a conseguire le finalità della stessa. Infatti la Regione non può, nemmeno nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo Stato, specificamente nella materia dei valori-soglia, spettante alla competenza statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/2002  n. 9  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte