Sentenza 309/2003 (ECLI:IT:COST:2003:309)
Massima numero 27968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
01/10/2003; Decisione del
01/10/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Possibilità di autorizzare l’allontanamento dal comune di soggiorno obbligato esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la partecipazione a riti di un culto religioso in altro comune - Assunto contrasto con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa - Non fondatezza della questione.
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Possibilità di autorizzare l’allontanamento dal comune di soggiorno obbligato esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la partecipazione a riti di un culto religioso in altro comune - Assunto contrasto con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – censurata in quanto stabilisce che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede – contiene la previsione di una sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale la cui auspicata estensione dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata: tale estensione, del resto, non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare, ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell’altra. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 19 della Costituzione.
– In tema di prevenzione e repressione dei reati come compiti primari della pubblica autorità, ricordata la sentenza n. 27 del 1959.
– Sulle “normali conseguenze” che, in riferimento a diversi diritti, possono discendere dall’imposizione di limiti alla liberta personale e alla libertà di circolazione e soggiorno, citata la sentenza n. 75 del 1966.
– In materia di diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in questione, citata la sentenza n. 193 del 1997.
La norma di cui all’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – censurata in quanto stabilisce che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede – contiene la previsione di una sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale la cui auspicata estensione dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata: tale estensione, del resto, non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare, ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell’altra. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 19 della Costituzione.
– In tema di prevenzione e repressione dei reati come compiti primari della pubblica autorità, ricordata la sentenza n. 27 del 1959.
– Sulle “normali conseguenze” che, in riferimento a diversi diritti, possono discendere dall’imposizione di limiti alla liberta personale e alla libertà di circolazione e soggiorno, citata la sentenza n. 75 del 1966.
– In materia di diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in questione, citata la sentenza n. 193 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 7
co.
legge
13/09/1982
n. 646
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte